Lo Statuto

Natura e scopo dell'associazione

Art. 1
La “Piccola Famiglia dell’Assunta” è un’Associazione di fedeli posta sotto il patrocinio della Vergine Assunta, dei santi Ignazio di Antiochia, Benedetto, Francesco d’Assisi, Teresa di Gesù Bambino, Apollinare, Gaudenzo, Innocenza, Romualdo, Camillo de Lellis e Beata Chiara da Rimini.

Art. 2
Scopi dell’Associazione sono:
– lo sviluppo coerente e continuo della vita battesimale dei suoi membri sino alla sequela pura e totale del Cristo, sia per gli uni nella via della castità per il Regno dei cieli, sia per gli altri nel sacramento del matrimonio;
– la lode della gloria della Trinità Santissima, Padre, Figlio e Spirito Santo, e l’attesa vigilante e amorosa del ritorno del Signore Gesù;
– l’intercessione incessante per la Chiesa di Rimini, per tutta la Chiesa, per tutti gli uomini, specialmente per i più piccoli e i più miseri, per quelli che ancora non conoscono Gesù e il suo Evangelo;
– l’accompagnarsi ai malati e ai poveri che avremo sempre con noi;
– tutto questo facilmente inserito e vissuto senza riserve in seno all’intera comunità diocesana, in totale sottomissione al Vescovo e in piena comunione con i presbiteri, con i diaconi e con il popolo di Dio della Chiesa riminese.

Art. 3
Tutti i membri  dell’Associazione debbono vivere nella certezza di fede che questi scopi non possono essere realizzati senza la prevenzione dello Spirito Santo, l’Amore increato, attinto:
– dalla Sacra Scrittura (nell’inscindibile unità di Antico e Nuovo Testamento) ogni giorno letta, pregata, commentata in lettura continua, in modo conforme alla grande tradizione della Chiesa, cioè dei suoi Padri e del suo magistero;
– dall’Eucaristia quotidiana, celebrata e vissuta con degna ampiezza, nel quadro pacato e profondo della Liturgia delle Ore, e preparata, avvalorata ed interiorizzata da un congruo spazio di preghiera personale.

Art. 4
Tutti i membri, nella proporzione richiesta e consentita dallo stato di ognuno, troveranno ispirazione e norma nel breve compendio annesso di principi spirituali (la “Piccola Regola”): cioè si lasceranno condurre da uno spirito di semplicità e di spoliazione, di ubbidienza e di abbandono alla iniziativa preveniente di Dio, il quale solo può dare l’umiltà del Cristo e la sua carità piena ed universale.
Tutti i membri avranno come loro “Grande Regola” l’Evangelo, particolarmente come è stato compreso e vissuto dai quattro santi Ignazio di Antiochia, Benedetto, Francesco d’Assisi e Teresa di Gesù Bambino.

 

La struttura dell'associazione

Art. 5
L’Associazione si compone di due rami, uno maschile e uno femminile, distinti e insieme saldamenti uniti, costituenti un’unica Famiglia o comunità. La distinzione dei rami si attua sempre nella separazione delle sedi di abitazione, e degli organi interni.
L’unità fra i due rami è assicurata dall’identità dello scopo e dello spirito, dalla unicità della Piccola regola, dall’unico ritmo di lettura quotidiana e di commento delle Scritture, dalla Liturgia eucaristica celebrata insieme (ogni qualvolta sia appena possibile) e infine dalla costante preoccupazione dell’accordo pieno, in ogni scelta importante e in ogni sviluppo e indirizzo concreto.

Art. 6
Il ramo maschile comprende laici e ministri ordinati: questi soltanto nelle proporzioni strettamente necessarie alle esigenze spirituali dell’intera Associazione.
Tutti i membri, laici ed ordinati, sono su un piano di piena parità anche per quanto riguarda l’attribuzione delle responsabilità direttive di ogni grado, salvo ovviamente ciò che è proprio dell’ordine sacro.
I ministri ordinati, sia diocesani che extra-diocesani, non possono essere ammessi nella comunità se non con il consenso espresso del Vescovo di Rimini dato caso per caso, e, se extra-diocesani, anche con il consenso del loro Vescovo.
Per essi si intende che l’impegno con la Piccola Famiglia e il suo servizio di testimonianza evngelica nella intercessione e nella carità viene a costituire l’oggetto proprio del loro servizio normale nella Chiesa diocesana, fino a contraria disposizione espressa dal Vescovo.

Art. 7
L’Associazione è unica anche se si può articolare in nuclei distribuiti in località diverse, anche all’estero: i singoli membri assegnati ai diversi nuclei, anche quando lo fossero per un mandato stabile, non lo sono mai in modo definitivo, ma sempre revocabile dall’obbedienza, sicché sia sempre assicurata in tutti la consapevolezza viva ed attuale di appartenere ad un’unica Famiglia e di essere unitariamente espressione della Chiesa riminese e alle dipendenze del suo Vescovo.
Le dimensioni e le articolazioni dell’Associazione debbono globalmente conservarsi entro limiti tali che non siano alterati i caratteri e lo spirito di vera famiglia. Nel caso che esse dovessero aumentare, in modo rilevante e manifesto, oltre questi limiti, si procederà agli opportuni distacchi per filiazione (specialmente per i nuclei all’estero, congruamente maturati), avendo cura di prendere tutti i provvedimenti perché si conservi lo spirito originario, studiando adatte norme federative e garantendo sempre l’osservanza dell’unica regola.

I membri dell'Associazione

Art. 8
I membri, a seconda del grado di stabilità o di definitività del loro impegno, si distinguono in:
– aspiranti;
– permanenti;
– con impegno definitivo e perpetuo.

Art. 9
Gli aspiranti sono quelli che dichiaratamente tendono ad assumere con la Famiglia un impegno definitivo.
La loro prima ammissione è disposta dal superiore di ramo (per i coniugati è disposta congiuntamente dai due superiori).
Il superiore deve informare l’assemblea generale: solo in caso di gravi obiezioni si deve procedere per votazione a maggioranza semplice.

Art. 10
Diventano membri permanenti gli aspiranti, trascorso un triennio di appartenenza all’Associazione, con buona e solida prova della serietà della loro osservanza e dell’assimilazione dello spirito della Famiglia.
Vengono ammessi ad assumere un impegno stabile e, nell’intenzione, definitivo, che si esprime leggendo la “Piccola regola” e dicendo semplicemente l’evangelico “sì” (Mt 5,37) davanti alla comunità durante una Liturgia.
La loro ammissione spetta all’iniziativa del superiore di ramo, ed è sottoposta all’approvazione dell’assemblea generale.

Art. 11
A membri a impegno perpetuo possono essere ammessi i membri permanenti dopo che siano trascorsi complessivamente sei anni dalla loro prima ammissione.
La proposta di ammissione fatta dal superiore di ramo, quando egli la giudica matura, è sottoposta prima alla consultazione discreta e solo orientativa dei membri permanenti, quindi deve essere approvata a scrutinio segreto a maggioranza semplice, dall’assemblea generale sempre dei soli membri a impegno perpetuo.
L’impegno perpetuo si assume, dai membri che seguono la via della castità, con la professione e la pronunzia dei quattro voti (privati) di stabilità, di obbedienza, di castità e di povertà secondo le determinazioni della “Piccola regola”.
Per i coniugati, si assume con le promesse analoghe implicanti gli obblighi di cui all’art. 18, sempre secondo lo spirito della stessa “Piccola Regola”.

Art. 12
Il superiore di ramo può proporre all’assemblea generale di ammettere all’assunzione con impegno permanente o perpetuo dei membri prima o dopo il tempo normalmente richiesto. Nel qual caso esporrà esaurientemente all’assemblea generale i motivi per cui si richiede di anticipare o posticipare l’ammissione.

Art. 13
I piccoli e gli ammalati (definitivamente incapaci) sono, dopo un breve periodo di tempo necessario all’inserimento, a tutti gli effetti, membri permanenti dell’Associazione.
Conseguentemente saranno affidati a un fratello o a una sorella e ai rispettivi rami in modo stabile.
Si favoriranno in tutto quelle forme di cooperazione tra i due rami che rendono il servizio efficace e pieno.
Si vigilerà anche che l’affidamento personale non degeneri in forme individualistiche compromettendo l’unità della carità della Famiglia.
Nelle decisioni si terrà in primo luogo conto di loro e del loro bene con somma cura e preoccupazione.
La loro ammissione su proposta documentante lo stato reale di malattia deve essere approvata dall’assemblea generale.
Il numero di questi membri deve essere tale che ognuno possa essere servito con cura personale e continua senza venire meno agli altri scopi che animano l’Associazione.

Art. 14
Possono essere ammessi, a titolo temporaneo, anche coloro che per diverse necessità si rivolgono all’Associazione con richiesta di aiuto.
Tuttavia si chiederà loro un regime di partecipazione alla vita comunitaria tale che consenta a loro e a tutti gli altri membri di conservare la pace.
Sarà compito del superiore di ramo vigilare che non si creino situazioni stagnanti o dannose per questi ospiti temporanei. Nel qual caso dovrà provvedere ad una diversa collocazione.

Art. 15
Spetta esclusivamente ai membri a impegno perpetuo:
– l’eleggibilità a posti di responsabilità;
– l’elettorato attivo per le elezioni dei due superiori di ramo;
– il voto deliberativo per le nuovi ammissioni all’impegno perpetuo;
– il voto deliberativo concernente l’approvazione e le modifiche della regola e dello statuto.
Per tutto il resto, i membri permanenti partecipano pienamente a tutti i diritti e a tutti i poteri, sono membri effettivi delle assemblee con voto deliberativo, possono rivestire incarichi e mansioni di settore.

Art. 16
Tutti i membri, debbono vivere stabilmente nel nucleo loro assegnato oppure, se coniugati, debbono essere in stretto rapporto con tale nucleo e fra loro.

Art. 17
Gli sposi cristiani possono aderire all’Associazione solo insieme, in pieno accordo e contemporaneamente.
Essi sono membri secondo i vari stadi e con i poteri descritti negli articoli precedenti, compreso l’ultimo stadio, quello dell’impegno perpetuo. Restano nelle loro case e sedi, pur essendo auspicabile che si collochino il più vicino possibile alle sedi dell’Associazione.
La loro partecipazione all’Associazione deve fare sempre salvi tra di loro tutti i valori del sacramento del matrimonio, anzi si giustifica solo in quanto può consentire loro di approfondire insieme, con i mezzi di grazia e gli aiuti propri della Piccola Famiglia, l’impegno e l’efficacia sovrannaturale del sacramento ricevuto.
D’altra parte essi devono arricchire, con i loro carismi e la loro esperienza, la vita e l’impegno degli altri membri che seguono la via della castità, così che la loro comunione contribuisca fortemente alla ricchezza e alla concretezza dell’intera Associazione.

Art. 18
La professione dei coniugati li vincola con promesse perpetue:
– per quanto riguarda la castità, a vivere il loro affetto fedele e il loro dono reciproco in modo sempre più ordinato alle esigenze assolute dell’amore di Dio;
– per quanto riguarda la povertà, ad una gestione familiare caratterizzata da sobrietà evangelica, a seguire gli opportuni richiami che loro venissero fatti al riguardo, e a non fare spese straordinarie se non sottoponendole ai superiori;
– per quanto riguarda l’obbedienza, ad approfondire sempre più la loro sottomissione reciproca nel timore di Cristo vivendo secondo gli ammonimenti dell’Apostolo (Ef 5,21-29), e ancora a non assumere gravi impegni extra-familiari di qualsiasi natura senza consenso dei superiori e a sottoporre ogni variazione importante nelle loro scelte fondamentali di ritmo di vita e di attività. La portata delle professione, oltre che dalle norme di questo articolo, sarà per ognuno ulteriormente determinata da un regolamento personale di vita, rinnovabile quando apparirà opportuno, specificante per ogni coniugato gli adempimenti della “Piccola regola”.

Art. 19
L’adesione alla Piccola Famiglia vincola solo gli sposi e non i loro figli, ai quali deve essere preventivamente notificata e spiegata, specialmente se essi hanno già ricevuta la S. Cresima.
Se dovesse incontrare un’opposizione o una incomprensione grave dovrà essere rinviata, e in tutto si procederà con grande prudenza e carità.

Art. 20
Gli sposi sono assegnati di pieno diritto al rispettivo ramo maschile e femminile e partecipano all’assemblea generale della Piccola Famiglia. Possono anche tenere riunioni a parte di formazione o di studio.

Gli organi dell'associazione

Art. 21
Gli organi dell’Associazione sono:
– organi dell’intera Associazione, nell’insieme dei rami;
– organi di ramo;
– organi di nucleo.

Art. 22
L’organo normale dell’Associazione in cui si esprime la collegialità al livello più immediato è l’assemblea convocata dal superiore competente.
Il superiore si preoccuperà di tenerla informata di ogni cosa che abbia un qualche rilievo e di ricorrere ad essa non solo nei casi di deliberazioni vere e proprie, ma più frequentemente, per riceverne luce e grazie, anche per le cose cui, secondo il mandato ricevuto, spetta alla sua coscienza e alla sua responsabilità di provvedere, salvo sempre la discrezione e il rispetto per le singole anime.
Ne fanno parte tutti i membri permanenti e perpetui: e in più, con voto consultivo, anche gli aspiranti.
Tutti i partecipanti all’assemblea si atterrano ad un vero spirito di famiglia, senza dialettica, senza contrapposizione rispetto al superiore e fra loro, con animo disarmato e generoso, col solo desiderio di esprimere la loro solidarietà costruttiva e la loro pace, in modo da rendere questi incontri fraterni frequenti, sì, ma perciò anche più agili e più incoraggianti per chi ha la responsabilità.
È compito del superiore esercitare un’attenta vigilanza e intervenire decisamente, senza riguardi di persone, quando l’assemblea possa prendere un andamento dialettico, defatigante e paralizzante.
L’assemblea può essere generale, di ramo e di nucleo.

Art. 23
È di competenza dell’assemblea generale tutto quello che riguarda le decisioni maggiori relative agli indirizzi, ai programmi e ai criteri complessivi dell’Associazione.
In particolare spetta esclusivamente all’assemblea generale:
– decidere l’apertura e la chiusura dei nuclei, anche se interessanti un solo ramo;
– proporre qualsiasi modificazione dello statuto (queste sempre con la maggioranza qualificata dei due terzi di tutti i membri a impegno perpetuo);
– decidere sulla proposta della richiesta al Vescovo di Rimini per il conferimento degli ordini sacri ad un membro della Piccola Famiglia;
– l’accoglienza dei piccoli e ammalati (definitivamente incapaci). Nel qual caso anche i membri aspiranti hanno voto deliberativo.
Il presidente e legale rappresentante presiede all’assemblea generale.

Art. 24
Il superiore del ramo maschile e la superiora del ramo femminile hanno ciascuno per il loro ramo, e su tutti i singoli membri, dovunque siano dislocati, piena autorità per dare esecuzione alle disposizioni degli organi deliberanti e per garantire e fare progredire l’osservanza e lo spirito della Piccola Famiglia, per proporre programmi di studio e di lavoro e ogni iniziativa necessaria o utile. Spetta ancora loro destinare i fratelle e le sorelle alle diverse località e nuclei, sentito il parere della rispettiva assemblea di ramo.
Soprattutto -in conformità al carattere e alla struttura familiare della comunità- essi esercitano una vera funzione paterna o materna, hanno come loro impegno precipuo la generazione e la direzione spirituale dei membri nelle grandi linee, non solo nel periodo della prima formazione, ma in modo permanente, anche dopo l’impegno perpetuo.
È assolutamente necessario che l’uno e l’altra procedano in tutto in continuo contatto, estendendo ciascuno la propria attenzione e la propria preoccupazione spirituale, nei modi discreti ed opportuni, anche nei confronti dell’altro ramo.

Art. 25
I superiori di ogni ramo vengono eletti dall’assemblea generale dei membri ad impegno perpetuo, a maggioranza dei tre quinti dei votanti: dopo tre votazioni andate a vuoto, basterà la maggioranza assoluta dei votanti.
Il compito dei due superiori, data la struttura familiare della comunità, è per natura sua non soggetto a scadenze. Ma la elezione è compiuta, la prima volta, per soli quattro anni.
Allo scadere del quadriennio si procede ad una nuova elezione: o per la conferma definitiva (nel qual caso basterà la maggioranza assoluta) oppure per la designazione di un nuovo superiore (nel qual caso si esigeranno nelle prime tre votazioni i tre quinti dei voti) per la durata di un solo quadriennio: allo scadere del secondo quadriennio l’assemblea generale potrà solo procedere alla designazione definitiva dell’uno o dell’altro, a maggioranza assoluta, senza un terzo rinvio.
Dopo la conferma definitiva il superiore resta in carica senza termine, salvo il caso di rinunzia o di malattia invalidante o altra causa che pregiudichi gravemente la sua funzione.
La malattia invalidante o la causa gravemente pregiudicante potrà essere rilevata ad istanza dell’altro superiore di ramo, previa eventuale consultazione riservata dei membri permanenti. Lo stesso indirà, anche senza il consenso del superiore in carica, l’assemblea generale che deciderà a maggioranza assoluta le dimissioni del superiore. Quindi in una nuova assemblea generale tenuta a distanza di almeno un mese si procederà alla nomina del nuovo superiore secondo le norme soprascritte.
L’assemblea generale elegge pure uno dei due superiori di ramo quale presidente e legale rappresentante dell’Associazione.
La designazione dei superiori e del presidente è sottoposta al Vescovo di Rimini.

Art. 26
Il superiore del ramo maschile e la superiora del ramo femminile potranno, viste le necessità, proporre all’assemblea l’opportunità di stabilire altri organi (consiglio di coordinamento) o altri incarichi particolari a servizio di tutta l’associazione o di un singolo ramo o nucleo in modo che a causa dell’aumento numerico dei membri non ne traggano danno settori particolari come la formazione degli aspiranti, il servizio agli ammalati, l’ordine e rispetto della regola, l’economato.

Art. 27
Tali cooperatori e responsabili possono essere sostituiti, riammessi e confermati su proposta del superiore.
Tuttavia per ogni sostituzione o per una verifica ogni tre anni deve essere condotta dal superiore una consultazione discreta fra i membri interessati.
Dove non ostino gravi motivi attinenti esclusivamente al bene delle anime e alla considerazione dei rapporti spirituali più profondi, conviene favorire l’avvicendamento di queste funzioni.

Art. 28
Nel caso dell’apertura di un nucleo, a questo sarà preposto un responsabile o una responsabile nominato dal superiore previa consultazione discreta di tutti i membri professi e permanenti del nucleo.
Il responsabile ha compiti non soltanto esterni, ma una funzione anche spirituale da esercitarsi in fedele e generosa armonia con le direttive e lo spirito del superiore di ramo: compiti e funzioni del responsabile potranno essere più o meno estesi, secondo le disposizioni del superiore, tenuto conto delle persone e delle circostanze (e specialmente della distanza del nucleo dalla sede abituale del superiore).
La funzione e l’autorità del responsabile di nucleo si estende a tutti i membri comunque residenti in una certa località ed area.

Art. 29
I responsabili di nucleo non hanno né durata né scadenza fissa e quindi si procederà nei loro confronti come disposto dall’art. 27.

Comunione con la Chiesa e sottomissione al Vescovo

Art. 30
Tutti i membri, tutti gli organi responsabili e l’Associazione nel suo insieme, metteranno il massimo impegno di fede e di amore nel rapporto con la Chiesa madre, dal cui seno sanno di avere ricevuto la vita sovrannaturale e di attingere ogni grazia e ogni dono.
Vivranno il loro rapporto con il Vescovo nella docilità filiale e nella più intensa e attiva comunione e solidarietà di sofferenze, di speranze e di preghiere.

Art. 31
In particolare sempre sottometteranno al consenso del Vescovo di Rimini:
– l’ingresso di nuovi membri che siano ministri già ordinati, sia diocesani, sia extra-diocesani;
– l’aggregazione spirituale per ministri ordinati diocesani che condividono lo spirito e gli scopi della Piccola Famiglia e, per quanto lo consenta il loro ministero, partecipano ad alcuni momenti della sua vita pur senza divenire membri stabili e tenuti alla completa osservanza;
– ogni decisione relativa all’ammissione di ogni membro all’impegno perpetuo;
– la prima designazione per un quadriennio e la successiva conferma dei due superiori di ramo e preventivamente di ogni altra decisione che li riguardi (dimissioni, sostituzione per malattia invalidante o per altra grave causa); e così pure la conferma del presidente eletto dall’assemblea.
– gli indirizzi e i programmi periodici della Piccola Famiglia (almeno una volta all’anno);
– le decisioni relative all’uscita volontaria o all’esclusione autorativa dall’Associazione di membri a impegno perpetuo;
– il resoconto annuale delle entrate e delle uscite della Piccola Famiglia e il controllo dello spirito di povertà della medesima;
– ogni variazione delle norme statuarie.

Art. 32
La comunità nel suo complesso, e in particolare i superiori, avranno una particolare cura di seguire ed assecondare, per quanto può riguardare la Piccola Famiglia e il suo ambito di influsso, l’azione degli uffici diocesani, e di mantenere il contatto e l’espressione della viva comunione, in sede liturgica ed extra-liturgica, con il presbiterio diocesano e con i suoi organi, con il consiglio pastorale, e specialmente col Parroco locale e il Vicario Generale e Foraneo.

Art. 33
I nuclei extra-diocesani si manterranno nello stesso atteggiamento di comunione e di obbedienza rispetto al Vescovo locale: chiederanno preventivamente il suo consenso e la sua benedizione per ogni insediamento, lo terranno informato di ogni cosa di rilievo e gli faranno periodicamente relazione di tutto l’andamento del nucleo.

 

Comunione con la "Piccola Famiglia dell'Annunziata"

Art. 34
La nostra Famiglia è nata dalla condivisione nello Spirito della “Piccola Famiglia dell’Annunziata”.
Avremo perciò sempre caro e ravviveremo il vincolo di carità filiale che ci lega a questa Famiglia con la quale condividiamo la grazia della stessa regola e le sostanziali consuetudini che ci caratterizzano all’interno delle rispettive Chiese.

Art. 35
Peraltro non modificheremo il testo della regola e custodiremo tutte le consuetudini comuni massimamente la lectio continua delle Scritture nel loro calendario e la stessa ufficiatura monastica.

Art. 36
Una volta all’anno i nostri superiori conferiranno con quelli della “Piccola Famiglia dell’Annunziata” per confrontare l’andamento della vita regolare, i programmi formativi e il generale andamento della Famiglia.
Le indicazioni che si riceveranno saranno riferite all’assemblea generale che potrà deliberare in materia, oltre che essere lo stimolo normale per la carità di chi ci guida.

Uscita e dimissioni dall'associazione

Art. 37
Gli aspiranti possono uscire dall’Associazione in qualunque momento e per qualunque causa, semplicemente notificando per iscritto la loro volontà al superiore di ramo.
Analogamente possono essere congedati, in qualunque momento, dallo stesso superiore di ramo, dopo che avrà informato l’assemblea di ramo.

Art. 38
I membri permamenti debbono seriamente considerare la loro primitiva intenzione che doveva essere di aderire definitivamente all’Associazione: perciò debbono motivare il nuovo loro intendimento di uscirne e attendere che -su iniziativa del superiore- si pronunzi l’assemblea di ramo. Il superiore vaglierà le loro motivazioni e, se lo ritenga ancora opportuno, si adopererà per ottenere un differimento e una maggiore ponderazione della loro decisione. Ove questa appaia irremovibile, il superiore confermerà e stabilirà la data in cui il recesso dall’Associazione opererà i suoi effetti.
Analogamente il superiore di ramo potrà, per causa grave, sottoporre all’assemblea di ramo l’esclusione autoritativa di un membro permanente, il quale avrà diritto di essere informato e sentito sulle contestazioni che gli sono fatte. Si potrà stabilire un ulteriore periodo di prova oppure decidere l’esclusione dall’Associazione a partire da una certa data.

Art. 39
I membri a impegno perpetuo debbono considerare l’impegno assunto come sacro e inviolabile, in nessun modo rimesso al loro arbitrio o a condizioni o a cause sopravvenute. Tutta la formazione dei membri e la prassi della stessa Associazione debbono inculcare questa inderogabilità assoluta dell’impegno perpetuo.
In particolare, proprio per questo motivo, l’Associazione non può ammettere tra i propri membri chi avendo già assunto un analogo impegno in qualunque altro Istituto approvato formalmente dalla Chiesa, volesse passare ad essa, nemmeno se avesse il consenso dei propri competenti superiori.
Se, malgrado questo, un professo a impegno perpetuo manifesta l’intenzione di uscire, sentita prima l’assemblea di ramo, il superiore “dopo avere invano esperiti gli opportuni tentativi” esprimerà un parere motivato sul caso e rimetterà la cosa al Vescovo di Rimini, applicando per analogia il disposto dei canoni 691 e 692.

Art. 40
Per l’esclusione autoritativa dall’Associazione di un professo a impegno perpetuo valgono per analogia i canoni 694, 695, 696.
Per iniziativa delsuperiore di ramo si pronunzierà prima l’assemblea, quindi la decisione, spetterà in ultima istanza al Vescovo con l’osservanza per analogia di quanto è disposto dai canoni 700, 701, 702.

Art. 41
È inammissibile l’esclusione dall’Associazione di un membro piccolo, ammalato (definitivamente incapace), a meno che non si constati una grave e irrimediabile inadempienza da parte di tutta l’Associazione. Nel qual caso si dovrà provvedere allo stesso una sistemazione manifestamente migliore.

Mezzi di sostentamento

Art. 42
I membri dell’Associazione si sostengono col proprio lavoro e col concorso di offerte libere.
Ogni nucleo ha una sua autonoma gestione amministrativa a carattere familiare di cui si terrà nota.
Il presidente vigilerà, se necessario coadiuvato anche da un economo, su tutto l’andamento amministrativo e stilerà un rendiconto annuale da presentare al Vescovo e all’assemblea generale.
I coniugati annualmente terranno informato il presidente sull’andamento economico della propria famiglia.

Art. 43
Per i rapporti di carattere giuridico-economico a rilievo civile, nel servizio agli infermi, l’Associazione si avvale della “Montetauro” Cooperativa Sociale a r.l. non-profit, iscritta al n. 10350 del Registro delle Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Rimini, costituita con Rog. Notaio Mario Tabacchi del 17/06/1988 Rep. n. 7349/1574 depositato ed iscritto il 06/08/1988 omologato il 18/07/1988, atto costitutivo e annesso statuto sono stati modificati in data 27/07/1992 con Rog. Notaio Plescia Rep. n. 4209/1223 depositato e iscritto in data 07/10/1992; e della Fondazione “Famiglia Serena”, la cui costituzione dovrà avere l’approvazione del Vescovo, come ogni futuro adeguamento in materia giuridico-economica.

Norme finali e transitorie

Art. 44
All’atto dell’approvazione del presente statuto da parte del Vescovo di Rimini gli attuali superiori decadranno e si aprirà la procedura sopra descritta all’art. 25.

Art. 45
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del libro II, tit. V, cap. II del C.I.C.